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Sportello "Sans Papiers" del 18 marzo 2008
Detrazioni fiscali ]

Detrazioni fiscali per il familiare a carico - Codice fiscale

La procedura per il lavoratore straniero con familiari nel paese d’origine

Secondo quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2008 a decorrere dal 1° gennaio 2008 il lavoratore dipendente o il collaboratore per beneficiare delle detrazioni fiscali deve dichiarare ogni anno di averne diritto, anche nel caso in cui non vi fossero state variazioni rispetto all’anno precedente, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni.

Le detrazioni si applicano anche ai lavoratori stranieri che per usufruire delle detrazioni per i familiari a carico dovranno comunicare ai datori di lavoro i loro codici fiscali, anche nel caso dei familiari a carico residenti all’estero.

In questo caso per ottenere il codice fiscale è necessario recarsi presso gli uffici territoriali della Agenzia delle Entrate ed esibire la documentazione che attesti la condizione di familiare a carico.

La circolare emanata in data 4 marzo 2008 dalla agenzia delle Entrate specifica che per dimostrare la condizione di familiare a carico è necessario presentare uno dei seguenti documenti: a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine

Se la richiesta di detrazioni da carichi familiari avviene per la prima volta, la documentazione dovrà essere presentata anche al datore di lavoro. Per gli anni successivi la richiesta di detrazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Il lavoratore straniero che ha i figli in Italia dovrà presentare un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Comune in cui lo straniero ha eletto la propria residenza, dal quale risulti che i figli sono iscritti all’anagrafe.

[ martedì 11 marzo 2008 ]

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