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Accoglienza MSNA e neomaggiorenni nel SIPROIMI (ex-SPRAR)

Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 3 gennaio 2019

Pubblichiamo la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 3.1.2019, avente ad oggetto “D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n. 132 – Profili applicativi”, che fornisce alcune importanti indicazioni anche riguardo all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni all’interno del SIPROIMI (nuova denominazione del sistema di accoglienza in precedenza denominato SPRAR).

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Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 3 gennaio 2019

Le raccomandazioni che seguono sono della dott.sa Elena Rozzi di Intersos.

Nella circolare si legge che potranno accedere al SIPROIMI “i minori stranieri non accompagnati, anche non richiedenti asilo. I minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018) e, nel caso dì concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari. Il SIPROIMI, inoltre, si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 13 della legge n. 47 del 2018, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età”.

Il Ministero richiama così l’attenzione sulla disposizione prevista dal comma 5 bis dell’art. 12 del d.l. 113/18, introdotto dalla legge di conversione n. 132/18, che stabilisce che i MSNA richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel SIPROIMI (ex-SPRAR) fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

La circolare fornisce inoltre importanti indicazioni riguardo all’accoglienza dei neomaggiorenni affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 13 della legge 47/17 (c.d. “prosieguo amministrativo”).
Dalle indicazioni del Ministero, pare potersi intendere che i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo potranno proseguire il loro percorso di accoglienza nel SIPROIMI fino alla conclusione della misura disposta dal Tribunale per i minorenni (che può durare al massimo fino ai 21 anni), a prescindere dalla tipologia di permesso di soggiorno posseduto, inclusi quindi i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo che siano:
– titolari di protezione umanitaria;
– o che abbiano chiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, al compimento dei 18 anni, ai sensi dell’art. 32 d.lgs 286/98.

Il Ministero dell’Interno non chiarisce se le indicazioni di cui sopra si applichino anche ai MSNA che, a causa dell’indisponibilità di posti nell’ambito del SIPROIMI, non siano stati inseriti all’interno di tale Sistema durante la minore età.
In base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12, c. 5-bis del d.l. 113/18, anche i MSNA richiedenti asilo che non siano stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età dovrebbero esservi inseriti qualora diventi disponibile un posto in tale Sistema dopo che hanno compiuto 18 anni.

Ogni diversa interpretazione, infatti, comporterebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra MSNA che sono stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età, i quali possono rimanervi dopo il compimento dei 18 anni, e MSNA che, pur avendone per legge diritto, non vi sono stati inseriti durante la minore età a causa della mancanza di posti, i quali non potrebbero più essere inseriti in tale Sistema una volta compiuti i 18 anni.

Analogo ragionamento dovrebbe valere per i neomaggiorenni in prosieguo amministrativo che non siano stati inseriti nel SIPROIMI durante la minore età.
Per ridurre l’incertezza riguardo a tali situazioni, si suggerisce di chiedere al Tribunale per i minorenni competente di indicare espressamente nel provvedimento di prosieguo amministrativo che i servizi sociali ai quali il MSNA viene affidato ai sensi dell’art. 13 legge 47/17 dovranno assicurarne l’accoglienza dello stesso preferibilmente nell’ambito del SIPROIMI.

Nella circolare, infine, il Ministero dell’Interno chiarisce che i c..d. “centri FAMI” e i CAS per minori dovranno essere progressivamente chiusi, assicurando il trasferimento nel SIPROIMI di tutti i MSNA ospiti di tali strutture.

E’ importante che i tutori, gli operatori che lavorano con i MSNA, i responsabili dei servizi sociali e i magistrati minorili siano al più presto informati del contenuto di questa circolare, e in particolare delle indicazioni riguardanti la possibilità di accoglienza nell’ambito del SIPROMI dei neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.