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Annullamento decreto di espulsione per mancata traduzione

Giudice di Pace di Milano, decreto del 28 febbraio 2019

In data 28.11.2015 il Prefetto di Milano adottava il decreto di espulsione previo trattenimento presso il CIE di Bari – Palese del cittadino albanese con la seguente motivazione: “ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno in data 20.02.2013 presso la Questura di Milano, richiesta rifiutata in data 25.11.2014 (…)“. In pari data il Questore di Milano ordinava il trattenimento presso il CIE di Bari – Palese.

Mentre era trattenuto presso il CIE il cittadino aveva manifestato la volontà di chiedere asilo politico ed all’uopo aveva richiesto di compilare il modello C3 ma tale possibilità non gli veniva concessa.

In data 2.12.2015 veniva celebrata l’udienza in camera di consiglio ed il Giudice di Pace di Bari, non convalidava il trattenimento e rimetteva in libertà il cittadino albanese con la seguente motivazione: “dalla produzione documentale emerge che lo straniero è in conflitto di vendetta dal 19.07.1996…“, non potendo disporsi espulsione ex art. 19 TU 286/98; in seguito veniva impugnato il decreto di espulsione che veniva affidato a diversi motivi:

– Inesistenza del decreto di espulsione per mancanza della sottoscrizione del Prefetto; Violazione dell’art. 13, comma 2, del D. Lgs. 286/98; Violazione dell’art. 21 octies della l. n. 241/90.

– Inesistenza, nullità e/o illegittimità, del decreto di espulsione per mancanza del certificato di conformità all’originale. Violazione dell’art. 18 (Copie autentiche) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

– Nullità del decreto di espulsione per violazione dell’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286/98, del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., nonché per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.

– Violazione di legge. Violazione e mancata applicazione dell’art. 13, comma 4, 5; Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4 bis del D.Lgs. n. 286/98; Violazione dell’art. 7 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva CE 115/2008 – disapplicazione del decreto di espulsione.

Il Giudice di Pace di Milano con decreto del 28.02.2019, così decide:

Il ricorso sotto tale profilo è da ritenersi fondato e deve essere accolto in ragione dell’eccezione da ritenersi assorbente rispetto alle altre sollevate da parte opponente, di violazione da parte dell’amministrazione opposta dell’art. 13, comma 7 D.Lgs. 286/1998 per mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile dallo straniero.
Come ormai ripetutamente statuito dal Supremo Collegio (ex pluribus Cass. Civ.Sez. VI-1 24341/2014), in tema di obbligo di traduzione del provvedimento di espulsione dello straniero, e di ricorso alle lingue veicolari, qualora non sia possibile provvedere nella lingua conosciuta dall’espellendo (art. 13 comma settimo del d.lgs n. 286 del 1998), innovando rispetto al proprio precedente indirizzo, che riteneva sufficiente la mera attestazione, d’impossibilità da parte dell’autorità amministrativa di procedere alla traduzione nella lingua dello straniero, la Cassazione ha stabilito, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze dell’Amministrazione di governare con rapidità fenomeni complessi e il diritto dello straniero ad una informazione effettiva ed immediata relativa all’esercizio del proprio diritto costituzionale di difesa, che l’impossibilità della traduzione possa giustificarsi solo quando l’Amministrazione affermi, e il giudice ritenga plausibile, l’indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero o l’inidoneità di tale testo alla comunicazione da formulare e, conseguentemente venga attestato che non sia reperibile nell’immediato un traduttore, non potendo essere ignorato che la moltiplicazione esponenziale delle espulsioni, la formazione di flussi migratori stabili per nazionalità ed etnie, e la diffusione delle procedure d’informatizzazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, inducono a ritenere residuale la necessità di una traduzione personalizzata.

Nel caso di specie, trattandosi di cittadino ALBANESE, la consistenza del fenomeno migratorio proveniente da quel paese in Italia non rende plausibile l’asserzione di impossibilità di predisposizione del testo in nella lingua dell’odierno ricorrente.

Per tale motivo, considerata la patente violazione dell’art. 13 comma settimo del D.lgs n. 286 del 1998, per mancata traduzione del decreto di espulsione, il ricorso dovrà essere accolto e dovrà essere disposto l’annullamento del decreto di espulsione 2015/004711 del Prefetto di Milano“.

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Giudice di Pace di Milano, decreto del 28 febbraio 2019