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CGUE – Minori non accompagnati e diritto al ricongiungimento dei familiari: si considera l’età nel momento dell’ingresso nel Paese

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 aprile 2018

La figlia di A e di S è arrivata nei Paesi Bassi, non accompagnata, quando era ancora minorenne. Il 26 febbraio 2014, ha presentato domanda di asilo e il 2 giugno 2014 ha raggiunto la maggiore età.
Con decisione del 21 ottobre 2014, il Segretario di Stato ha concesso all’interessata un permesso di soggiorno a titolo di asilo valido per cinque anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di asilo.
Il 23 dicembre 2014, l’organizzazione VluchtelingenWerk Midden-Nederland ha presentato in nome della figlia di A e di S una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per i genitori di quest’ultima nonché per i suoi tre fratelli minorenni, ai fini del ricongiungimento familiare.
Con decisione del 27 maggio 2015, il Segretario di Stato ha respinto tale domanda con la motivazione che, alla data di presentazione della stessa, la figlia di A e di S era maggiorenne. Il reclamo proposto avverso tale decisione è stato dichiarato infondato con decisione del 13 agosto 2015.
Il 3 settembre 2015, A e S hanno proposto ricorso avverso tale rigetto dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi).

A sostegno del loro ricorso, A e S (i genitori) adducono che dall’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86 si ricava che, al fine di stabilire se una persona possa essere qualificata come «minore non accompagnato», ai sensi di tale disposizione, a essere decisiva è la data di ingresso dell’interessato nello Stato membro in questione. Il Segretario di Stato ritiene, invece, che a essere determinante sotto tale profilo sia la data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare.

Il giudice del rinvio rileva che il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) ha dichiarato, con due sentenze del 23 novembre 2015, che il fatto che un cittadino straniero abbia raggiunto la maggiore età dopo il suo arrivo nei Paesi Bassi può essere preso in considerazione al fine di stabilire se egli rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86.

Il giudice del rinvio ritiene, a tale proposito, che dall’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva 2003/86 emerga che, di norma, lo status di minore non accompagnato debba essere valutato in riferimento al momento dell’ingresso della persona interessata nel territorio dello Stato membro. È vero che tale disposizione prevederebbe due eccezioni a tale principio, ossia quella del minore inizialmente accompagnato che viene in seguito abbandonato e quella del minore non accompagnato al suo arrivo e che viene in seguito affidato a un adulto che ne sia responsabile. Tuttavia, le circostanze del caso di specie non rientrerebbero in nessuna di queste due eccezioni e nulla nel testo della suddetta disposizione lascerebbe intendere che essa consenta altre eccezioni a detto principio.

In tale contesto, il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in caso di ricongiungimento familiare dei rifugiati, per “minore non accompagnato”, ai sensi dell’articolo 2, parte iniziale e lettera f), della direttiva [2003/86], si debba intendere anche un cittadino di un paese terzo o un apolide, d’età inferiore ai diciotto anni, che arrivi nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi e che:
– faccia domanda di asilo,
– in pendenza della procedura d’asilo nel territorio dello Stato membro raggiunga l’età di diciotto anni,
– riceva asilo con efficacia retroattiva dalla data della domanda e
– chieda successivamente il ricongiungimento familiare
».

Nella sentenza la Corte qualifica come «minori» i cittadini di Paesi non Ue e gli apolidi che hanno un’età inferiore ai 18 anni al momento del loro ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della loro domanda di asilo in tale Stato, e che, nel corso della procedura di asilo, raggiungono la maggiore età e ottengono in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato.

La Corte precisa che in una situazione del genere, la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata entro un termine ragionevole, ossia in linea di principio tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato.

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