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Costa d’Avorio – Protezione umanitaria per la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente, nonché per la presenza di una situazione di insicurezza generale e mancato rispetto dei diritti umani

Tribunale di Palermo, ordinanza del 2 febbraio 2019

Il Giudice evidenzia nell’ordinanza come la giovanissima età del ricorrente, l’assenza di una rete familiare adeguata che potrebbe occuparsi di lui in caso di rimpatrio in Costa D’Avorio, nonché la permanenza per quasi un anno in Libia “… inducono a ritenere la sussistenza di quelle ragioni di vulnerabilità – soggettiva ed oggettiva – che vengono comunemente interpretate quali gravi motivi di carattere umanitario ostativi al rimpatrio e suscettibili di giustificare il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame …”.
A ciò va aggiunto che, in Costa D’Avorio, la situazione generale di insicurezza ed insufficiente rispetto dei diritti umani fondamentali è evidenziata da tutte le organizzazioni internazionali, e che numerose sentenze (tutte disponibili su meltingpot.org) riconoscono proprio per questo motivo la protezione umanitaria.

Per tali ragioni, il Giudice ha riconosciuto al ricorrente il diritto alla protezione umanitaria, così come formulata antecedentemente alla riforma dell’ottobre 2018.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 2 febbraio 2019