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Decreto Flussi 2018: le prime domande dal 23 gennaio

E' già possibile precompilare le istanze per gli ingressi dei cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo

In data 16/01/2018 sulla Gazzetta ufficiale n. 12 è stato pubblicato il c.d. Decreto Flussi 2018 (DPCM 15 dicembre 2017) che autorizza l’ingresso in Italia di 30.850 lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali per l’anno 2018.

Tale decreto prevede una quota massima di 12.850 ingressi di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato, non stagionale, e di lavoro autonomo.

Ripartizione quote

Nell’ambito della quota di 12.850 unità:

500 ingressi sono riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Una quota di 2.400 ingressi è riservata ai lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che prevedano un investimento in Italia di almeno 500.000 euro e la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
  • titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso;
  • artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
  • cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Ulteriori 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori, fino a terzo grado in linea retta di ascendenza residenti in:

  • Argentina
  • Uruguay
  • Venezuela
  • Brasile

potranno fare ingresso in Italia per svolgere attività di lavoro subordinato non stagionale o autonomo.

Sarà possibile convertire:

a) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato:

  • 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 800 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

b) in permessi di soggiorno per lavoro autonomo:

  • 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 100 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Le quote destinate alle conversioni (9.850 unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo previste dal decreto in oggetto verranno ripartite dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del Decreto, le quote non utilizzate potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base alle effettive necessità del mercato del lavoro.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere inviate – come di consueto – esclusivamente con modalità informatiche, a partire dalle ore 9.00 del 23 gennaio 2018 collegandosi al sito: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

A partire da oggi è possibile già precompilare le istanze.

Modulistica

I modelli utilizzabili per l’invio delle domande, che saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione, sono i seguenti:

  • A e B: per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
  • VA: conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato.
  • VB: conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato.
  • Z: conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro autonomo.
  • LS: conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato.
  • LS1: richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.
  • LS2: conversione dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati da altro Stato membro dell’UE in lavoro autonomo.
  • B-PS: richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2018 e saranno trattate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

Nell’area dell’utente sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate. All’indirizzo: http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile, inoltre, visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello unico immigrazione di competenza.

Conversione permessi di soggiorno in lavoro subordinato

La circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Interno del 17/01/2018 specifica che nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore, all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, che viene considerata come impegno all’assunzione. A tal fine, deve essere utilizzato il Modello Q ricevuto con la lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e consegnarne copia al lavoratore. Quest’ultimo deve inserirla nel plico dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (mod. VB), come disposto dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2016, viene ricordato che, come previsto dall’art. 24 comma 10 del testo Unico sull’Immigrazione, è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo dopo almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale, ferma la disponibilità di quote e il possesso dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine le Direzioni Territoriali del Lavoro verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, tramite il riscontro della comunicazione obbligatoria di assunzione. La circolare precisa che quanto riguarda il settore agricolo ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili nei tre mesi lavorativi coperti da regolare contribuzione previdenziale.

Conversione permessi di soggiorno in lavoro autonomo

In caso di conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’UE a lavoro autonomo, viste le modifiche apportate alla normativa che disciplina i contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione e ai contratti a progetto, lo Sportello Unico per l’Immigrazione acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.


Ingresso per startup innovative

Per quanto riguarda le startup innovative si fa riferimento alle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia, d’intesa con quelli dell’Interno, del Lavoro e degli Esteri, allegate alla circolare congiunta del 17/01/2018.
Linea guida – Italia Startup Hub


Quote per lavoro stagionale: 18.000 unità

Il DPCM del 15/12/2017 in argomento prevede anche una quota massima di 18.000 ingressi di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A questo proposito, la circolare chiarisce che possono entrare in Italia – per motivi di lavoro subordinato, a carattere stagionale – i lavoratori provenienti da:

  • Albania
  • Algeria
  • Bosnia-Herzegovina
  • Corea [Repubblica di Corea]
  • Costa d’Avorio
  • Egitto
  • El Salvador
  • Etiopia
  • Mali
  • Marocco
  • Mauritius
  • Moldova
  • Montenegro
  • Niger
  • Nigeria
  • Pakistan
  • Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
  • Filippine
  • Gambia
  • Ghana
  • Giappone
  • India
  • Kosovo
  • Senegal
  • Serbia
  • Sri Lanka
  • Sudan
  • Tunisia
  • Ucraina

Nulla osta pluriennali

Nell’ambito delle 18.000 unità, possono entrare nel nostro Paese – per lavoro stagionale – 2.000 i cittadini provenienti dai suddetti Paesi, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno una volta nei cinque anni precedenti, e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Diritto di precedenza

La circolare precisa, inoltre, che nell’ambito delle 18.000 quote è confermata anche la possibilità di presentare domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco sopra riportato, che siano tuttavia già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.
Tali cittadini, infatti, maturano – in base a quanto previsto dall’art. 24, c. 4, del Testo Unico sull’Immigrazione e dall’art. 38, c. 2, del Regolamento di attuazione – un diritto di precedenza per il rientro in Italia, nell’anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande per l’ingresso dei lavoratori stagionali (mod. C-stag) possono essere presentate – come negli anni passati – esclusivamente con modalità informatiche, collegandosi al sito del Ministero dell’Interno: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp.

L’invio delle domande sarà possibile dalle ore 9.00 del 31 gennaio 2018.
Dalle ore 9.00 del 24 gennaio 2018, comunque, sarà possibile precaricare le domande, che potranno essere trasmettesse nei tempi sopraindicati.

Riguardo all’istruttoria delle domande – come avvenuto lo scorso anno – saranno applicate le norme introdotte con il Decreto Legge 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni), che ha inserito all’art. 24 del Testo Unico sull’Immigrazione il comma 2 bis, con il quale si afferma che la richiesta di nulla osta si deve intendere accolta se, dopo venti giorni – previsti per la trattazione della stessa – lo Sportello Unico per l’Immigrazione non comunica al datore di lavoro il proprio diniego – principio del silenzio assenso – e se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

– la richiesta deve riguardare stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

– il lavoratore stagionale nell’anno precedente è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

Per avvalersi di tale semplificazione è però necessario specificare, nell’apposito campo inserito nel modello C-stag, i dati, relativi all’anno precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all’assunzione del lavoratore, e quelli del permesso di soggiorno o dell’assicurata posseduti da quest’ultimo.

Decorsi venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione della domanda, le istanze che avranno soddisfatto i requisiti si intenderanno accolte, anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del Lavoro. In questi casi non è prevista l’emissione del nulla osta.


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