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Decreto di espulsione – Il Giudice deve tenere conto del lungo percorso rieducativo e riabilitativo durante il periodo di carcerazione nonché della natura e dell’effettività dei vincoli familiari

Corte di Cassazione, sentenza n. 5597 del 16 gennaio 2019

Una recente Ordinanza della Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – del 16.01.19, con cui la Suprema Corte ha cassato con rinvio un’Ordinanza del Giudice di Pace di Avellino che aveva rigettato il Ricorso avverso il decreto di espulsione presentato dal cittadino dominicano.

Da premettere che il Ricorrente è stato attinto dal Decreto di espulsione del Prefetto di Avellino nell’immediatezza della sua scarcerazione dalla Casa Circondariale di Ariano Irpino e difatti l’Ordinanza rigettava il Ricorso di opposizione sulla base della presunta pericolosità sociale del soggetto e senza tenere per nulla conto del lungo percorso rieducativo e riabilitativo del signore né dei profondi e fondamentali legami familiari che lo stesso ha in Italia.

La Suprema Corte ha difatti così pronunciato: “Obliterando la descritta situazione familiare, tempestivamente dedotta da (…) nel ricorso in opposizione e per memoria integrativa depositata per l’udienza di trattazione, il Giudice di Pace ha mancato di fare applicazione del principio, dal quale per la sua persuasività non si ha ragione di discostarsi, che vuole in tema di espulsione del cittadino straniero, l’art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/98, secondo il quale è necessario tener conto […] della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il paese d’origine […]“.

Continuando così: “Resta altresì fermo il principio, anch’esso inosservato nell’impugnato provvedimento, per il quale in materia di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell’autorità amministrativa e, successivamente, dell’autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell’attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell’istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 agli artt. 4 comma 3 e 5, comma 5 del d.lgs. 25 lujglio 1998 n.286, infatti, in caso di richiesta del rilascio di permesso per motivi di coesione familiare non è più prevista l’applicabilità di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa […]”.

La Corte così conclude: “La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Avellino, in persona di altro magistrato“.

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Corte di Cassazione, sentenza n. 5597 del 16 gennaio 2019