Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Decreto flussi 2019

Dal 16 aprile le prime domande per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo. Dal 24 aprile al via le domande per lavoro subordinato stagionale

E’ stato pubblicato il 9 aprile in Gazzetta Ufficiale il decreto flussi 2019 di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari.
Sostanzialmente rispetto agli anni scorsi il quadro rimane invariato con la novità del Pakistan che non è inserito nella lista dei paesi interessati (si passa da 29 a 28). Nei giorni scorsi il ministro dell’interno aveva anticipato che alcuni paesi sarebbero rimasti fuori per il fatto che non fossero collaborativi nel stipulare accordi per i rimpatri. Considerato che le politiche sull’immigrazione sono da tempo strumento solo di propaganda è plausibile qualsiasi interpretazione, ma non ci stupirebbe se fosse solo una banale dimenticanza. E’ inoltre evidente come sia l’ennesima occasione non colta per far emergere da una situazione di irregolarità molti cittadini stranieri già presenti in Italia.

Il decreto prevede l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo una quota complessiva di 30.850 cittadini non comunitari, la stessa cifra prevista nel decreto flussi 2018.
La domanda del nulla osta deve essere fatta dal davore di lavoro che si trova in Italia, regolarmente soggiornante se si tratta di cittadino straniero.

La quota è così ripartita:

N. 12.850 ingressi per lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo

Di questi l’ingresso per motivi di lavoro è consentito a:

1) n. 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

2) n. 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

3) n. 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo;

4) Nell’ambito sempre di questa quota è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) n. 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) n. 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) n. 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

5) E’ infine autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;

b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Modalità di presentazione delle domande

Anche se nel testo della GU non viene specificato, le domande dovrebbero essere inviate – come di consueto – esclusivamente con modalità informatiche, a partire dalle ore 9.00 del 16 aprile 2019 collegandosi al sito: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

N. 18.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale

E’ previsto l’ingresso di n. 18.000 cittadini non comunitari residenti all’estero solo per i settori agricolo e turistico-alberghiero.

Tale quota riguarda i lavoratori non comunitari cittadini di:
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nulla osta pluriennali

Di questi una quota di 2.000 unità è riservata per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Modalità di presentazione delle domande

Anche se nel testo della GU non viene specificato, le domande dovrebbero essere inviate – come di consueto – esclusivamente con modalità informatiche, a partire dalle ore 9.00 del 24 aprile 2019 collegandosi al sito: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it


Per l’assistenza gratuita nella compilazione delle tue pratiche rivolgiti a:

Cerca la sede più vicina

LogoInac-2008Definitivo.jpg

Redazione

L'archivio di tutti i contenuti prodotti dalla redazione del Progetto Melting Pot Europa.