Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Divieto di espulsione per ragioni familiari e automatismo espulsivo in presenza di precedenti penali

Corte di Cassazione, ordinanza n. 5597 del 26 febbraio 2019

La sentenza mette in luce l’omessa valutazione da parte del giudice di merito di due principi di cui avrebbe dovuto tener conto sulla scorta dei precedenti della Corte di legittimità, e che impongono una nuova valutazione di merito alla luce dei due punti che la stessa indica:

– in ordine alla comparazione tra l’interesse pubblico all’espulsione e l’interesse alla tutela della vita privata e familiare del ricorrente come si ricava dall’art. 8 CEDU, la Corte rammenta che è d’uopo valutare anche per il ricorrente che non abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma che abbia legami familiari in Italia, la natura e l’effettività del vincolo familiare, la durata del soggiorno, nonché l’esistenza di legami col Paese di origine. Tali indicazioni non solo sono espressione del diritto all’unità familiare fatto proprio dalla giurisprudenza della Corte Edu, ma sono richiamate anche dalla giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 202/2013, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto tutelato dall’art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass. 23957/2018);

– in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente la Corte ricorda che è d’uopo sia per l’autorità amministrativa sia per quella giudiziaria, di fronte ad un divieto di espulsione per ragioni familiari di esplicitare quali siano le ragioni da cui desumere l’attualità della pericolosità sociale. Non vige più l’automatismo espulsivo in presenza di precedenti penali, bensì per effetto delle modifiche intervenute agli artt. 4 c. 3 e 5 c. 5 del TUI, occorre procedere ad un giudizio di pericolosità sociale concreto, dal quale si evinca che il cittadino straniero costituisce pericolo concreto ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione introdotti dal novellato art. 5 c. 5: , la natura e durata dei legami familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali col Paese di origine, e la durata del soggiorno sul territorio (Cass. 17070/2018).

– Scarica l’ordinanza
Corte di Cassazione, ordinanza n. 5597 del 26 febbraio 2019