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Eccesso di potere

Giudice di Pace di Siracusa, sentenza n. 3416 del 31 Maggio 2016

Sentenza del GDP di Siracusa resa nel procedimento avverso il decreto di espulsione previo trattenimento presso il CIE di Bari – Palese.

Il fatto

Il ricorrente giungeva in Italia all’età di sei anni unitamente ai suoi genitori. Ivi giunto si insediava, unitamente alla sua famiglia nel comune di Viagrande in provincia di Catania. Sia lui che la sua famiglia sono regolarmente residenti poiché la Questura di Catania ha sempre rilasciato il permesso di soggiorno in loro favore.

A seguito di un procedimento penale nel quale veniva condannato, lo stato detentivo si protraeva sino al 29.11.2015 per fine pena, ed a causa di ciò non riusciva a rinnovare il permesso di soggiorno che aveva ottenuto dalla Questura di Catania.

Prima della rimessione in libertà dalla casa circondariale per fine pena, il Prefetto di Siracusa emetteva in decreto di espulsione ed il Questore ordinava in suo trattenimento impedendo di fatto allo stesso il rinnovo del permesso di soggiorno con la seguente motivazione: “titolare di permesso di soggiorno scaduto di validità il 23.04.2012 e non rinnovato….; e sul rischio di fuga adduceva la seguente motivazione: “a) mancato possesso del passaporto o altro documento equipollente, in corso di validità ; b) mancanza di idonea documentazione idonea atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5, e 13, nonché dell’art. 14; e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.; f) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta e che pertanto dalla disamina della situazione del predetto straniero se ne configura la sussistenza”.

In data 03/12/2015 il patronato INCA di Catania provvedeva, su richiesta del ricorrente, ad inoltrare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ed è in attesa della trattazione della pratica da parte degli uffici competenti.

In diritto: i motivi di impugnazione sono stati i seguenti:

1) Violazione di legge: violazione dell’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 286/98; violazione e mancata applicazione dell’art. 5 comma 5 e 9 del D.Lgs. 286/98. Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza della motivazione

2) Inesistenza del decreto di espulsione per mancanza della sottoscrizione del Prefetto. Violazione dell’art. 13, comma 2, del D. Lgs. 286/98. Violazione dell’art. 21 octies della l. n. 241/90 illegittimità per incompetenza dell‘organo emanante.

3) Violazione dell’art. 18 (Copie autentiche) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Inesistenza, nullità e/o illegittimità, del decreto di espulsione per mancanza del certificato di conformità all’originale.

4) Violazione di legge. Violazione e mancata applicazione dell’art. 13, comma 4, 5; Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4 bis del D.Lgs. n. 286/98; Violazione dell’art. 7 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva CE 115/2008 – disapplicazione del decreto di espulsione.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

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Giudice di Pace di Siracusa, sentenza n. 3416 del 31 Maggio 2016