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Firenze: Prefettura e Questura di Firenze consentano l’accesso all’asilo e all’accoglienza

Comunicato congiunto di Medici per i Diritti Umani e ASGI

Da due settimane Medici per i Diritti Umani e ASGI stanno seguendo le sorti di un gruppo di pachistani arrivati a Firenze da un paio di mesi.

Il gruppo, composto da circa 20/30 persone, all’arrivo a Firenze si è recato in Questura chiedendo di poter presentare richiesta di protezione internazionale. Dopo essere stati sottoposti al fotosegnalamento però, non è stato più possibile completare formalmente la domanda ed avere quindi accesso ai Centri di Accoglienza a cui avrebbero diritto, nonostante i ripetuti tentativi di accesso alla sede della Prefettura di Firenze, l’ultimo il 20 settembre.

Durante le visite della clinica mobile di MEDU, le persone appaiono impaurite e preoccupate, riferiscono di avere già subito ispezioni da parte delle forze dell’ordine nelle piazze in cui dormono, con richiesta di spostamento, e molestie e violenze da parte di alcuni spacciatori della zona. Uno di loro, su nostra sollecitazione riguardo la sua origine, ha risposto di non essere pakistano, ma un indipendentista del Kashmir che ha subito persecuzioni e torture.

Medu ha provveduto a segnalare i casi anche ai servizi sociali territoriali nella giornata di ieri. Nel frattempo le persone in questione hanno già fatto diversi accessi al pronto soccorso in stato di forte debilitazione, dovuta alla mancanza di sonno, cibo e alle precarie condizioni igienico-sanitarie in cui sono costretti a vivere attualmente.

Appare opportuno evidenziare alle istituzioni competenti e coinvolte che da una parte l’art. 3 del D.Lgs 25/2008 dispone che “L’ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 26 (..)”, ovvero personalmente presentata dal richiedente alla frontiera o nel luogo di dimora dello stesso (art. 26, co. 1, D.Lgs. 25/2008) e, contestualmente, dall’altra parte l’art. 1 del D.Lgs. 142/2015 stabilisce che l’accesso alle misure di accoglienza deve essere garantito fin dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e che le misure di accoglienza si applicano anche ai richiedenti asilo sottoposti alla procedura di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale.

È evidente, dunque, che nessuna limitazione, preclusione e distinzione è prevista dalla legge in base alle modalità di ingresso sul territorio nazionale del richiedente e al momento della manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale, sia per quanto attiene all’accesso alla procedura che alle misure di accoglienza.

Al contrario, in merito, si evidenzia come la giurisprudenza dei Tribunali italiani, di recente ha avuto modo di riconoscere, come sussistente in capo alla Questura presso cui il richiedente si rivolge, l’obbligo di rispettare il dettato dell’art. 6 par. 3 Direttiva 2013/32/UE che impone di procedere alla registrazione della domanda di protezione internazionale entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. Il Tribunale di Trieste (ordinanza del 22.06.2018), in particolare, evidenzia altresì come non sia possibile considerare quale “soggiornante illegale” il soggetto al quale è stata impedita tale presentazione e afferma che qualsiasi provvedimento positivo o comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione, che violi o non attui il comando, deve essere considerato illegittimo 1.

Parimenti illegittima deve, inoltre, essere considerata la prassi di alcune Questure, tra le quali proprio quella di Firenze, di richiesta di dimostrazione da parte del richiedente della disponibilità di un’autonoma sistemazione ai fini dell’accesso alla procedura, in quanto, sempre secondo i Giudici di Trieste, è in palese contrasto con l’art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE a tenore del quale “gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale”.

Di pari avviso è il Tribunale di Milano che con l’ordinanza del 25.07.2018 si pronuncia sulla prassi della Questura di Milano di richiedere la “dichiarazione di ospitalità” ai fini dell’accesso alla procedura per i richiedenti asilo non accolti presso centri di accoglienza rilevandone l’illegittimità.

Non può, infine, non rilevarsi come i cittadini pachistani protagonisti di questa vicenda debbano essere al più considerati come vittime di condotte illecite e pertanto da tutelare maggiormente anche per evitare il protrarsi o l’accentuarsi di condotte di sfruttamento che ben potranno essere affrontate con altri strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento.

MEDU e ASGI chiedono alle istituzioni coinvolte e competenti che venga posto termine ad ogni eventuale pratica illegittima e che venga dato loro accesso immediato al completamento della procedura di richiesta di protezione internazionale, nonché alle misure di accoglienza straordinaria, al fine di garantire anche il loro fondamentale diritto alla salute.

  1. https://www.meltingpot.org/Accesso-alla-procedura-di-riconoscimento-della-protezione.html ndr.

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )

Medici per i Diritti Umani

Un'organizzazione umanitaria indipendente e senza fini di lucro che nasce per iniziativa di un gruppo di medici, ostetriche e altri volontari impegnati in una missione nelle Ande ecuadoriane.
Si costituisce nel 2004 con l’obiettivo di curare e testimoniare, portare aiuto sanitario alle popolazioni più vulnerabili, e - a partire dalla pratica medica - denunciare le violazioni dei diritti umani e in particolare l’esclusione dall’accesso alle cure.