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Gambia – Protezione sussidiaria al richiedente diniegato dal clamoroso errore di copia ed incolla nella stesura della motivazione della Commissione

Tribunale di Genova, ordinanza del 4 ottobre 2016

Con questa ordinanza il Tribunale di Genova riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino gambiano.
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
di Torino sezione di Genova. La Commissione aveva deciso di non
riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria con una motivazione palesemente errata in quanto riferita ad altro soggetto proveniente dal Bangladesh.
Il ricorrente ha contestato quindi la valutazione della Commissione lamentando un “clamoroso errore di copia ed incolla nella stesura della motivazione”.
Il Giudice ha ritenuto “veritiera la vicenda narrata dal richiedente, anche se non suffragata da riscontri esterni, in quanto il racconto è stato sufficientemente circostanziato nonché coerente e plausibile e comunque non in contrasto con le informazioni generali di cui si dispone relativamente alle condizioni generali del paese di provenienza.
La grave situazione in cui versa il paese d’origine – nell’ambito del quale deve quindi essere calata la situazione personale del ricorrente – integra i presupposti della protezione sussidiaria in ossequio al principio per cui non si può respingere alcuno in uno Stato nel quale la sua vita sarebbe in serio pericolo
“.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 4 ottobre 2016