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Il Decreto sicurezza bis è illegale

Istituzione del “reato di soccorso” e discriminazione razziale

Il decreto sicurezza bis recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, non è applicabile in Italia, in quanto antidemocratico ed in contrasto con i più basilari diritti umani.
Il D.L. (per ora abbiamo potuto visionare la sola bozza) è articolato in dodici punti (di cui i primi quattro specificatamente rivolti ai flussi migratori).
L’articolo 1 è diviso in due tronconi, attua “modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286” con l’inserimento del comma 6-bis.

Nella prima parte viene inserito il divieto del salvataggio dei migranti. Costituisce infatti reato soccorrere “mezzi adibiti alla navigazione ed utilizzati per il trasporto irregolare di migranti anche mediante il recupero delle persone”. Il decreto stesso richiama ed obbliga “ad attenersi a quanto stabilito dalle convenzioni internazionali vigenti in materia.”

Già nella fase embrionale è presente un abbaglio clamoroso: le convenzioni internazionali in materia non ammettono in nessun caso la possibilità del mancato soccorso. Il salvataggio ed il conseguente place of safety sono le fondamenta della normativa marittima e dello Stato di diritto: non sono opzionali, bensì doverose. Non attuarle equivale ad un reato.

La prima parte dell’articolo 1 risulta in grave contrasto con:

Convenzione di Amburgo (capitolo 2.1.10): obbligo di prestare assistenza a chiunque si trovi in situazione di pericolo in mare “senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata”. Di fatto viene smentito quanto scritto nel sicurezza-bis, ossia il divieto di soccorso a mezzi adibiti/utilizzati per il trasporto irregolare di migranti. Infatti che siano barconi, barche o barchini non importa: il soccorso non può essere negato a seconda dell’imbarcazione. A tutte va attuato il salvataggio.

Convenzione di Ginevra (art.33), recante ferree disposizioni sul divieto di espellere o respingere “un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”. E’ vietato riportare il migrante verso un Paese terzo non sicuro, figurarsi il mancato soccorso. In questo articolo il soccorso è talmente implicito che neanche viene nominato, si passa direttamente alla discussione sul place of safety.

Legge 47/2017 (art.19): vietato il respingimento/espulsione di un minorenne.

Convenzione SOLAS (capitolo V – regolamento 33): obbligo di procedere alle operazione di salvataggio e “procedere con tutta rapidità alla loro assistenza”.

UNCLOS (art.98). Obbligo di prestare soccorso  “a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita quanto più velocemente possibile” ma anche il dovere di “promuovere l’istituzione, l’attivazione ed il mantenimento di un adeguato ed effettivo servizio di ricerca”.

Regolamento UE N.656/2014: soccorrere una persona che rischia la vita è talmente basilare che si passa allo step successivo, ovvero il divieto di sbarco di un immigrato in uno Stato non sicuro. E’ vietato trasportare un migrante presso “autorità di un paese in cui esista, tra l’altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Il Tribunale di Catania (art.7 L. Cost.. 1/89) sottolinea “l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare.

Rescue at Sea: A Guide to Principles and Practice as Applied to Migrants and Refugees (IMO, UNHCR e ICS): obbligo per il comandante di tutelare i migranti presenti nell’imbarcazione di soccorso e trasportarli in un luogo dove la loro incolumità è assicurata.

Lo Stato italiano ha l’obbligo del pacta sunt servanda, ossia di attenersi ai trattati internazionali ratificati.
Il D.L. Sicurezza Bis non rispetta gerarchie e norme, è in contrasto anche con la normativa interna (artt. 10, 11 e 117  Costituzione) che prevede l’obbligo di rispettare Convenzioni e Trattati internazionali.

L’articolo 1, secondo troncone, prevede: in caso di inosservanza “si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati” unito alla sospensione da uno a dodici mesi, “ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità amministrativa italiana inerente all’attività svolta”.

Di fatto, multe a chi salva i migranti nel Mar Mediterraneo più sospensione di licenza. Sanzionare azioni di salvataggio è la piena attuazione del reato di solidarietà. Ed è in violento contrasto con la normativa marittima.

Codice della Navigazione (art. 69), “Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi”,dove viene sottolineato esplicitamente l’obbligo di “immediatamente provvedere al soccorso”.
Col sicurezza-bis non solo viene vietato di rispettare una sacrosanta legge, ma vengono pure emesse multe salatissime a chi salva i migranti. E’ fissato il prezzo di un essere umano, triste richiamo alla schiavitù.

Codice navigazione (Art.490), “Obbligo di salvataggio”, ossia il dovere di prestare soccorso alla nave in pericolo ed alle persone a bordo. Parimenti obbligatorio “salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi”.

Codice di navigazione (Art. 1158), “Omissioni di assistenza a navi o persone in pericolo”: pena (da uno a sei anni) per chi non presta soccorso ad imbarcazioni in difficoltà o a persone che rischiano di annegare.

Il nuovo D.L. impone alle imbarcazioni umanitarie l’omissione di soccorso rendendo illegale la legalità e legale l’illegalità. E’, evidentemente, una forzatura gravissima.

– Codice Penale (art.593), “Omissione di soccorso”. “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (1). Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità.”

Nel Codice Penale viene multato chi non presta soccorso ad una persona che versa in situazione di disagio psichico o fisico. Se l’omissione provoca una lesione, la pena è aumentata. Se causa la morte, raddoppiata.

Nel Sicurezza-bis invece viene multato chi rispetta la legge e presta soccorso, capovolgendo l’essenza stessa della normativa. Rischia il carcere chi soccorre una persona in difficoltà mentre chi volta le spalle e lascia annegare delle persone non ha conseguenze.

Il decreto neanche si sofferma sulla possibile morte di un migrante, interessa soltanto rendere illegale il salvataggio: è la piena istituzione del reato di soccorso.

– Dichiarazione Ufficiale dei Diritti dell’Uomo (art.3), “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.”
– Piano Nazionale per la Ricerca ed il Salvataggio in Mare – S.A.R. Marittimo (approvato ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 662/1992 e del regolamento di attuazione della legge 147/1989). Paragrafo 140: prestare soccorso è obbligatorio, “l’ingiustificata omissione costituisce reato”.

Inoltre, l’inserimento della specificazione “ciascuno degli stranieri trasportati” porta a galla una discriminante razziale. Le multe sono infatti indirizzate a coloro che operano azioni di salvataggio verso delle persone non italiane, che quindi trasportano stranieri. Verrebbe quindi reso obbligatorio il non-intervento verso persone di etnie diverse.

La componente (aggravante) razziale in una normativa non può che richiamare alle leggi promulgate in Germania nel 1935 ed in Italia nel 1938. Dove, tra le tante, veniva proprio multato processato e/o licenziato chi prestava una forma di aiuto agli ebrei.

Creare un parallelismo con i tempi moderni non è purtroppo una forzatura, ma una feroce realtà. Fare un analogismo è tremendamente calzante.

– D. LGS. n. 286/1998 – art.43 – Discriminazione razziale. “Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parita’, dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.”

Il mancato salvataggio in quanto straniero ha chiaramente l’effetto di distruggere non solo il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ma anche lo stesso diritto alla vita.

Gli altri articoli del decreto sicurezza bis

Articolo 2: modifiche al Codice della navigazione 327/1941. Oltre all’abrogazione del termine “ordine pubblico” viene inserito un secondo comma: nel primo viene citato il Ministro dei trasporti e della navigazione e la sua autorità nel vietare il transito/sosta di navi mercantili per ordine pubblico o protezione dell’ambiente.

L’inserimento dell’articolo 83.2 sembrerebbe togliere facoltà ed importanza proprio alla figura del Ministro dei trasporti poiché viene introdotta la figura del Ministro dell’Interno che può “limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili o unità da diporto o da pesca nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e comunque in caso violazione delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g) della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (…) informando il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Ci sono da fare due obiezioni.

La prima è che il Ministro dell’Interno non si limiterebbe ai propri incarichi ma assumerebbe un comportamento di prevaricazione, andrebbe a svolgere le mansioni che spettano al Ministro dei Trasporti.

L’altra attiene al fatto che nella Direttiva 1 emanata a marzo c’era un richiamo alla Convenzione UNCLOS (art.2), adesso invece viene citato l’articolo 19 comma 2 lettera g). E’ l’ennesimo pasticcio.

L’articolo in questione (19) si sofferma, infatti, sulle navi che non costituiscono un pericolo per la sicurezza dello Stato, ovvero quelle imbarcazioni innocue, incapaci di nuocere: “il passaggio è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale”.
La barca piena di migranti che rischiano di annegare non solo non pregiudica la pace della nazione ma, UNCLOS docet, presuppone l’obbligo del salvataggio.
Agire “conformemente alla presente Convenzione” presuppone proprio salvataggio, non refoulement 2 e place of safety.

Entrando nello specifico, il citato art. 19 c. 2, elenca i casi in cui “il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero”.

Ovvero: quando minaccia l’impiego della forza contro la sovranità, uso di armamenti, atto inteso alla raccolta di informazioni a danno della sicurezza statale, propaganda tesa a pregiudicare la difesa dello Stato, il lancio e/o appontaggio di aeromobili e/o apparecchiature militari, “il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero (19.2.g.)”, inquinamento ed interferenze verso i sistemi di comunicazione.

Le imbarcazioni di migranti non minacciano di usare la forza contro l’Italia e neanche di utilizzare armamenti. I migranti che arrivano non hanno i documenti, figurarsi le pistole. Non sono mezzi per creare appontaggio di arnesi militare e non inquinano le acque territoriali.

Il citato articolo 19.2.g. ritiene offensive le persone che giungono violando i regolamenti di immigrazioni vigenti nello Stato costiero. L’Italia, avendo ratificato le Convenzioni internazionali, ha l’obbligo di non respingere, di soccorrere e di far arrivare le persone in difficoltà in un Paese terzo sicuro. Quindi le imbarcazioni con i migranti sono da ritenersi “passaggio inoffensivo”.

Articoli 3: modifica all’articolo 51 del Codice di Procedura Penale (disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). I reati minori di immigrazione clandestina non saranno più gestiti dalle procure ordinarie bensì dai magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Infine l’articolo 4: “potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura” con 1.000.000 euro annui stanziati per il triennio 2019-2021.

Il Decreto Sicurezza bis è illegale, perché va in contrasto con cento anni di diritti faticosamente conquistati. Perché va contro la normativa degli ultimi cinquantanni. Perché istituisce il reato di soccorso.

Una vita umana non vale 3.500 euro.
La vita umana non ha prezzo.

  1. Operazioni SAR: la direttiva del Ministro dell’Interno è illegittima
  2. In tal senso, è importante la sentenza della CEDU del 14/05/2019, dove viene sottolineata l’impossibilità del “respingimento qualora quest’ultimo faccia loro correre il rischio che siano violati i loro diritti fondamentali

Pietro Giovanni Panico

Consulente legale specializzato in protezione internazionale ed expert prevenzione sfruttamento lavorativo. Freelance con inchieste sui MSNA, rotte migratorie, accordi illegittimi tra Paesi europei ed extra UE e traffici di armi.
Nel 2022 ho vinto il "Premio giornalistico nazionale Marco Toresini" con l'inchiesta "La guerra dei portuali genovesi contro le armi saudite".