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Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

Requisiti e procedure per il rilascio del titolo europeo di lungo periodo

Foto di Angelo Aprile

Cos’è il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno; ex permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) è un titolo previsto dall’art 9 del Testo Unico immigrazione rilasciato a chi soggiorna in maniera stabile e continuative in uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea e soddisfi determinati requisiti.

Durata

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo

E’ A TEMPO INDETERMINATO

Non ha scadenza, non deve essere rinnovato ma solo aggiornato e attribuisce allo straniero una serie di diritti “in più” rispetto al permesso di soggiorno “ordinario”.

  • entrare in Italia senza visto;
  • svolgere in Italia qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata. N.B. Per quest’ultima non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno ;
  • accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione, in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale (compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi popolari) ;
  • avere l’assegno dell’Inps per gli invalidi civili e l’assegno sociale;
  • partecipare alla vita pubblica locale, anche votando (se previsto);
  • Il ‘permesso UE per soggiornanti di lungo periodo’ consente infatti di:

  • non essere più espulsi dall’Italia, tranne che per gravi motivi di sicurezza nazionale.
  • Con la Circolare n.400/C/2021 del 23 febbraio 2021, in conformità alle nuove disposizioni dell’Unione Europea che prevedono sempre l’inserimento nel titolo di soggiorno di una data di scadenza, il Ministero dell’Interno chiarisce che i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo verranno rilasciati con una validità di anni 10 per gli adulti e di anni 5 per i minori. La data di scadenza indicata nel titolo al soggiorno riguarda il documento fisico e non inficia in alcun modo il diritto di residenza permanente acquisito dal titolare.

    Chi può chiederlo?

    Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

    • che soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
    • che sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità;
    • che possono dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato);
    • che hanno superato un test di conoscenza della lingua italiana (in vigore dal 9 dicembre 2010)* [ Consulta la scheda sul test di lingua italiana ]

    * Il superamento del test di conoscenza della lingua italiana non è richiesto in caso in cui il richiedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia titolare della protezione internazionale.

    Il calcolo del periodo di soggiorno (almeno 5 anni) per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di protezione internazionale, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall’Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione è stata riconosciuta.

    Chi non può richiederlo

    Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può però essere richiesto:

  • dai titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale;
  • dai titolari di permesso per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea;
  • dai richiedenti la protezione internazionale;
  • dai titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo;
  • dai cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  • “Tuttavia i precedenti periodi di possesso di queste tipologie di permesso, ad esclusione dei soggiorni di breve periodo, possono essere utili nel calcolo dell’anzianità del soggiorno (5 anni)”.

    Attenzione!!! La presenza di condanne non può comportare un automatico diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Dovranno essere infatti presi in considerazione la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

    Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione che abbiano, successivamente alla perdita del posto di lavoro, trovato un nuovo impiego, potranno richiedere il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (sempre che soddisfino gli altri requisiti) dimostrando l’attualità delle risorse economiche sufficienti.
    Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato anche ai titolari di un permesso di soggiorno per assistenza minore (ex art 31, comma 3 de Testo Unico), per motivi religiosi, o per residenza elettiva, qualora i titolari rispondano ai requisiti richiesti.

    Casi di revoca

    Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato:

    • se acquisito fraudolentemente;
    • quando lo straniero diventi un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato;
    • in caso di assenza dall’UE per 12 mesi consecutivi;
    • in caso di rilascio di Pds UE da altro stato UE
    • in caso di assenza dal territorio Nazionale per 6 anni
    • in caso di revoca o cessazione dello status di rifugiato o dello status di titolare della protezione sussidiaria*

    La separazione legale o lo scioglimento del matrimonio non comportano in ogni caso la revoca del permesso di soggiorno UE.
    Nel caso di revoca per assenza dal territorio dello stato o per conferimento di permesso UE da parte di altro stato membro, è possibile riottenere il Permesso UE dopo 3 anni e comunque ottenere un normale pds.

    * Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9,13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell’annotazione “protezione internazionale riconosciuta dall’Italia” ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.

    Ricorso

    Contro il rifiuto del rilascio o la revoca del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere proposto un ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dal provvedimento.

    Il permesso UE di lungo periodo per i familiari

    Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico:

    • figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
    • figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
    • genitori a carico;
    • genitori ultra-sessantacinquenni.

    Requisiti per l’estensione del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari:

    • alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale di edilizia residenziale pubblica o che risponda ai requisiti igienico-sanitari certificati dall’ASL competente;
    • reddito sufficiente (anche derivato dal cumulo dei redditi dei familiari conviventi).
    • Secondo l’interpretazione data dalle Questure, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia europea (C-469/13) del 17 luglio 2014, anche i familiari a carico devono soddisfare il requisito dell’anzianità del soggiorno (5 anni). Una accurata lettura delle motivazioni con cui la Corte ha emanato l’atto, potrebbe far ritenere che il requisito dei 5 anni possa essere fatto valere solo nei confronti di chi, a seguito del rilascio del Pds CE, eserciti il diritto a circolare in altro Stato membro.

    N.B. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per i familiari dei beneficiari di protezione internazionale non è richiesta allo straniero titolare della protezione internazionale ed ai sui familiari la documentazione relativa all’idoneità abitativa, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza.

    Ricorso

    Contro il rifiuto del rilascio o la revoca del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei familiari può essere proposto un ricorso presso il Tribunale ordinario

    La presentazione della domanda

    La richiesta del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo(ex-carta di soggiorno) si presenta consegnando il Kit postale di colore giallo presso l’ufficio postale abilitato (il figlio minorenne accompagnato dal genitore).
    La busta andrà consegnata aperta.

    Saranno necessari:

    • il pagamento del contributo è stato ripristinato: clicca qui per gli importi (in precedenza cancellato dal TAR del Lazio, con sentenza n. 06095/2016 del 24 maggio;
    • il pagamento di 16,00 euro della marca da bollo da apporre sui moduli;
    • il pagamento di 30 euro da corrispondere allo sportello per le spese di spedizione della busta tramite raccomandata;
    • il pagamento di 30,46 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico.

    La documentazione

    La documentazione da inserire dovrà essere valutata caso per caso al fine di fornire maggiori garanzie per un esito positivo della domanda.

    Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo – I documenti per la compilazione

    Oltre al Kit (modulo 1 e 2 correttamente compilati):

    • fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
    • fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
    • certificato del casellario giudiziale (Tribunale);
    • certificato dei carichi pendenti (Tribunale);
    • il certificato di residenza (Stato famiglia o autocertificazione);
    • documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti. Dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente (CUD/Unico) da cui risulti un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. In caso di Mod. Unico, prova dell’avvenuta presentazione presso l’Agenzia delle Entrate e attestazione di avvenuto pagamento del Mod. F24. In sostituzione dei redditi dell’anno precedente sarà necessario dimostrare l’attualità di risorse economiche sufficienti (busta paga, bollettino Inps, contratto di lavoro in essere). Può essere fatto valere anche il reddito proveniente da una pensione estera.
    • Certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello A2

    Saranno utili nella compilazione:

    • il codice fiscale;
    • conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi 5 anni;
    • dichiarazione di ospitalità o cessione fabbricato o contratto di locazione o compravendita;
    • ai lavoratori subordinati:
      • ultima busta paga o contratto di soggiorno;
      • dichiarazione del datore di lavoro (con fotocopia del suo documento di riconoscimento) che attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro).
    • ai lavoratori domestici:
      • dichiarazione datore di lavoro che attesti l’attualità del rapporto, la durata, la retribuzione mensile;
      • fotocopie delle ricevute (fronte e retro) dei contributi previdenziali riferiti all’anno precedente.
    • ai lavoratori autonomi:
      • visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio competente, o licenza, o iscrizione albo;
    • ai liberi professionisti non iscritti alla Camera di Commercio:
      • certificato di attribuzione della partita IVA
    • ai soci lavoratori delle cooperative:
      • busta paga;
      • dichiarazione del presidente o del legale rappresentante che attesti l’attualità del rapporto e la sua durata;

    Richiesta in favore del coniuge – Documenti Utili

    • Modulo 1 (modulo 2 se in possesso di redditi propri);
    • fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
    • fotocopia della pagina del passaporto contenente i dati del familiare che estende il diritto a soggiornare;
    • fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
    • fotocopia del permesso di soggiorno del familiare;
    • il certificato di residenza (Stato famiglia o autocertificazione);
    • fotocopia della documentazione attestante il reddito proprio (se in possesso) e del coniuge titolare del Pds UE, (CUD/Unico, ecc.) riferita all’anno precedente, o documentazione attestante il possesso attuale di risorse economiche adeguate al sostentamento dei familiari;
    • certificato del casellario giudiziale (Tribunale);
    • certificato dei carichi pendenti (Tribunale);
    • certificato di idoneità dell’alloggio (parametri ERP) rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale o certificazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL competente *;
    • contratto di locazione/compravendita/comodato già registrato ed intestato al richiedente o al coniuge (se in possesso);
    • autocertificazione o stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;
    • codice fiscale;
    • certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello A2

    * Non è richiesta in caso in cui si tratti di domanda presentata dal coniuge del titolare di protezione internazionale


    Richiesta in favore dei figli minori – Documenti utili

    • Modulo 1;
    • fotocopia delle pagine del passaporto del minore riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti; (se in possesso);
    • fotocopia del titolo di soggiorno (del genitore) in corso di validità;
    • fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari (se in possesso in precedenza);
    • documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela (se nato in Italia) o autocertificazione;
    • certificato di residenza (attenzione: anche i figli minori devono essere residenti da almeno 5 anni – vedi circolare);
    • codice fiscale (se in possesso);
    • fotocopia della documentazione attestante il reddito dei familiari (CUD/Unico, ecc.) riferita all’anno precedente, o documentazione attestante il possesso attuale di risorse economiche adeguate al sostentamento dei familiari *;
    • certificato di idoneità dell’alloggio (parametri ERP) rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale o certificazione igienico-sanitaria rilasciata dall’ASL competente *;
    • certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all’istruzione;
    • certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello A2 **.

    * Nel caso di richiesta di Permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo da parte del figlio minore, in precedenza inserito nel titolo del genitore (pds Ce di lungo periodo) non dovrà essere richiesta la dimostrazione dei requisiti. Il rilascio del titolo rappresenta infatti la mera prosecuzione del diritto di soggiorno di lungo periodo già acquisito in precedenza. Dovrà essere aggiornato anche il titolo del genitore nel quale in precedenza il minore era inserito.

    * Non è richiesta in caso in cui si tratti di domanda presentata dal figlio del titolare di protezione internazionale

    ** Se non hanno già conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o abbia conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario.


    Aggiornamento del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo

    • Modulo 1;
    • fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
    • copia del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo.

    L’aggiornamento deve essere richiesto per:

    • cambio residenza (compilare modulo 1);
    • modifica dati del passaporto (compilare modulo 1 e allegare copia del nuovo passaporto)
    • variazioni dati anagrafici (modulo 1 e dichiarazioni rappresentanze diplomatiche per variazioni di nome cognome etc)
    • aggiornamento delle foto (modulo 1). Questa operazione è necessaria solo qualora il titolo venga utilizzato come documento di identità

    Attenzione!!!
    Le richieste di aggiornamento non devono comportare una nuova valutazione dei requisiti


    La tabella dei redditi per il 2023

    Richiedente – € 6.542,51 annui – € 503,27 per 13 mensilità

    1 familiare – € 9.813,77 annuali

    2 familiari – € 13.085,02 annuali

    3 familiari – 16.356,28 annuali

    4 familiari – € 19.627,53 annuali

    2 o più minori di 14 anni – € 13.085,02 annuali

    Per ogni altro ricongiunto oltre ai minori di 14 anni (figli, coniugi o genitori), all’importo di 13.085,02 euro si deve aggiungere per ogni persona l’importo di 3.271,26 euro.

    Esempio:
    un familiare + due o più figli minori di anni 14 € 16.356,28
    due familiari + due o più figli minori di anni 14 € 19.627,53
    tre familiari + due o più figli minori di anni 14 € 22.898,79


    Per l’assistenza nella presentazione della domanda puoi rivolgerti gratuitamente ad un patronato.