Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il dovere di proteggere “le vittime di tratta” trova fondamento in numerose disposizioni della Costituzione e in Convenzioni europee ratificate dall’Italia

Tribunale di Trento, decreto del 20 marzo 2019

Una decisione del Tribunale di Trento (sezione specializzata in protezione internazionale…) interessante poichè riconosce la protezione sussidiaria alla richiedente asilo ed enuclea il modus operandi utilizzato dalle organizzazioni criminali dedite al reclutamento e allo sfruttamento della prostituzione delle donne nigeriane, identificandolo nelle seguenti fasi:

1) primo contatto dell’organizzazione tramite un personaggio di spicco della comunità di cui la donna si fida;
2) sottoposizione al rito wooddo;
3) presenza di una figura femminile chiamata “madame” che dichiara alle ragazze di effettuare un prestito in danaro per aiutarle a espatriare dietro l’assunzione dell’impegno a restituire la somma versata;
4) rivelazione alle ragazze dell’occupazione che dovranno svolgere, una volta arrivate nello stato europeo di destinazione, solo dopo che le donne si sono allontanate dal paese natio. (…)

Molte delle ragazze che provengono dalla Nigeria presentano delle incisioni su alcune parti del corpo. Si tratta di incisioni eseguite con una lametta, un rasoio o con un bisturi affilato per indicare l’appartenenza etnica. Tuttavia, tale pratica viene utilizzata anche alle ragazze “trafficate” durante il rito woodoo che suggella il patto (il contratto) con cui nasce la condizione di schiavitù della stessa. Si tratta di cicatrici indelebili che ricordano per sempre alla ragazza la promessa di pagare e ce la stessa quindi appartiene a chi le ha pagato il viaggio verso l’Italia. (…) Dunque, considerato che il primo contatto dell’organizzazione criminale è avvenuto proprio nel villaggio dove risiede la ricorrente e che non si hanno elementi per ritenere che la situazione sia ad oggi mutata, vi è il fondato pericolo che, se la ricorrente facesse ritorno nel suo paese di origine, verrebbe ad essere in serio pericolo di vita, essendo più che verosimile l’attuazione da parte dell’organizzazione di una serie di ritorsioni nei confronti della vittima della tratta se non altro dirette a recuperare il danaro investito per far espatriare la ricorrente. Deve quindi concludersi che, nel caso di specie, gli elementi peculiari della situazione personale della ricorrente integrano il danno grave di cui all’art 14 lett a) al quale ella si troverebbe ad essere esposta qualora facesse rientro nel proprio paese (Cass. 16202/2015).

Del resto, il dovere di proteggere “le vittime di tratta” trova il proprio fondamento in numerose disposizioni della nostra Carta Costituzionale, ma nasce a livello internazionale dalla Convenzione di Varsavia (Convenzione n. 197 del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani approvata a Varsavia il 16 maggio 2005, ratificata in Italia con L. 2 luglio 2010 n. 108) che pure sviluppa indicazioni già contenute nel protocollo addizionale sul trafficking alla Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, approvata a Palermo nel 2000 e ratificata con L. 16 marzo 2006 n. 146, che può essere considerata il primo trattato internazionale dedicato in modo specifico alla protezione dei diritti delle persone oggetto della tratta di esseri umani

“.

– Scarica il decreto
Tribunale di Trento, decreto del 20 marzo 2019