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L’iscrizione anagrafica in presenza del permesso di soggiorno non può essere negata dalla mancanza di passaporto o documento equipollente

Tribunale di Roma, ordinanza del 28 maggio 2019

PH: Vanna D'Ambrosio

Una pronuncia del Tribunale di Roma di un caso seguito dall’avv.ta Lucia Gennari e avv.ta Giulia Crescini dello Studio Legale Antartide.
Il Tribunale in via d’urgenza ex art.700 c.p.c. ha ordinato l’iscrizione anagrafica di un cittadino straniero titolare di una protezione umanitaria a cui era stato richiesto illegittimamente di esibire, oltre al permesso di soggiorno, anche il passaporto o un titolo di viaggio equipollente: “Ne discende che l’iscrizione anagrafica non può essere condizionata dalla mancanza di passaporto o documento equipollente quando l’identificazione dello straniero può avvenire sulla base dei dati riportati sul titolo di soggiorno, documento che consente l’identificazione del suo titolare, come nel caso in esame“.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 28 maggio 2018