Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza
/

La Commissione deve mantenere un approccio obiettivo in modo tale da non giungere a conclusioni basate su percezioni stereotipate, inaccurate o inappropriate in merito alle persone LGBTI

Tribunale di Firenze, ordinanza del 15 novembre 2018

Il Tribunale di Firenze, sezione protezione internazionale, riconosce lo status di rifugiato al richiedente asilo senegalese che ha dovuto lasciare il proprio Paese in quanto omosessuale.
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del lavoro delle Commissioni territoriali: esse devono mantenere un approccio obiettivo, in modo tale da non giungere a conclusioni basate su percezioni stereotipate, inaccurate o inappropriate in merito alle persone LGBTI. E queste indicazioni risultano ancora più importanti alla luce delle pressioni e della generale stretta richiesta dal ministro dell’interno Salvini ai membri delle commissioni.

Nel caso di specie, la Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale ritenendo che “il narrato dell’istante desta diverse perplessità per quanto attiene alla sua generale credibilità poiché è risultato generico e stereotipato in alcuni elementi, nonché evasivo rispetti ad alcune domande poste dalla Commissione […]“.

A sostegno del ricorrente la difesa legale ha allegato la relazione della psicologa alla quale il richiedente asilo si è rivolto per un supporto psicologico; nei colloqui, il giovane, ha dichiarato la propria omosessualità e il disagio che tale condizione gli ha procurato.
Inoltre è stato evidenziato come “la decisione adottata dalla Commissione è errata e illegittima, in quanto contrasta sia con le Linee Guida UNHCR in materia di riconoscimento dello status di rifugiato sia, soprattutto, con l’art. 3 del D.Lgs. n. 251/2007 che detta i criteri che debbono essere di protezione internazionale; per quel che concerne le Linee Guida, la Commissione richiama il documento dell’UNHCR rappresentato dalle “Linee guida in materia di protezione internazionale e, premesso che tale documento non è vincolante e non costituisce fonte del diritto nel nostro ordinamento, si osserva come non risulti, in ogni caso, che la Commissione ne abbia fatto propriamente applicazione nel caso di specie, in quanto ha infatti asserito che il racconto del Sig […] sarebbe poco credibile in quanto “stereotipato”, quando invece proprio le suddette Linee guida raccomandano che l’intervistatore prenda la decisione in ordine allo status del richiedente mantenendo un approccio obiettivo “in modo tale da non giungere a
conclusioni basate su percezioni stereotipate, inaccurate o inappropriate in merito alle persone LGBTI
”.
Infine, è stato confutato ogni altro elemento di supposta “perplessità” rilevato dalla Commissione.

Pertanto, secondo il Giudice “le dichiarazioni in ordine alla propria condizione di omosessuale avrebbero dovuto essere ritenute vere e attendibili da parte della Commissione in quanto sussista il fondato timore che in caso di rientro in Senegal il richiedente possa andare incontro a persecuzioni in ragione del suo orientamento sessuale“.
Nel riconoscere lo status di rifugiato l’ordinanza richiama sul punto il fatto che l’omosessualità costituisce un reato punito con pena detentiva e pecuniaria ai sensi dell’art. 319 del Codice Penale del Senegal, che tale trattamento è confermato dal Rapporto 2015-2016 di Amnesty International ed è stato riconosciuto anche dalla stessa Commissione la quale ha citato alcune fonti nonché il fatto che “ad un richiedente asilo con un timore fondato di essere perseguitato in ragione del suo orientamento sessuale è da riconoscersi lo status di rifugiato”, e che come affermato dalla sentenza della Suprema Corte n. 15981 del 20.9.2012 la previsione dell’omosessualità quale fattispecie penale pone le persone omosessuali in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione internazionale.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Firenze, ordinanza del 15 novembre 2018