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Mali – La storia del ricorrente è credibile e si riconoscono i presupposti per la protezione sussidiaria

Tribunale di Venezia, ordinanza del 28 maggio 2019

Il Tribunale Ordinario di Venezia riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino maliano, il quale, nel caso di un rimpatrio, sarebbe esposto al rischio di tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante.

Venendo al merito del contendere, parte ricorrente riferisce che il timore di tornare in Mali deriva dal fatto che lui (ricorrente), tornando, sarebbe in pericolo, in quanto, in sintesi, aveva una ragazza, che suo zio intendeva sposare, e l’ha messa incinta, attirando le ire del parente, che lo minaccia di morte.
Lette attentamente le dichiarazioni del ricorrente, il racconto, a differenza di quanto sostiene la P.A. opposta, è credibile.
Il ricorrente ha esposto con dovizia di particolari la vicenda.
Su specifiche domande della P.A. ha riportato le prassi del posto e il suo travagliato percorso verso altra regione del Mali, per lasciare il Paese.
E’ verosimile, inoltre, che la fidanzata, sospesa tra amare il ricorrente e soggiacere ad un matrimonio imposto, avesse non considerato le conseguenze di una gravidanza non desiderata (si sta parlando di ragazzi di 16-17 anni).
Parimenti è verosimile che lo zio avesse concentrato le sue ire contro il ricorrente e non verso altre persone, essendo lui l’autore dell’asserito torto.
Considerando i presupposti delle protezioni da considerarsi in via principale, è evidente che si versa nell’ipotesi di cui lett. b) dell’art. 14 D.Lgs. n. 251/2007 (non ci sono persecuzioni concrete di tipo ideologico o di “appartenenza” in atto e non vi sono minacce della pubblica autorità). Le altre forme di protezione sono assorbite
”.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 28 maggio 2019