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Nigeria – Il percorso di inclusione sociale e di stabilità economica del richiedente comparato con la situazione nel paese di origine giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Torino, decreto del 10 maggio 2019

Il Tribunale di Torino ha ravvisato la sussistenza di motivi umanitari nel caso di cittadino nigeriano in condizione di integrazione e stabilità economica.

In primo luogo, i giudici piemontesi hanno ribadito l’inapplicabilità del D.L. 113/2018 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, che ha modificato l’art. 5, comma 6 del TUI. Ed invero “Tale normativa, incidendo sul fatto costitutivo del diritto alla protezione umanitaria, deve considerarsi di carattere sostanziale e in difetto di disciplina transitoria (posto che l’art. 1 comma 9 concerne solo i procedimenti amministrativi), è inapplicabile ai procedimenti in corso, ex art. 11 Preleggi, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia” (sul punto si veda Cassazione civile, prima sezione, n. 4890/2019 nonché da ultimo Cassazione civile, prima sezione, ordinanza n. 11751/2019 di rimessione al Primo Presidente per l’assegnazione della questione alle Sezioni Unite).

Nel caso di specie, il richiedente ha dimostrato in giudizio di aver conseguito la licenza media, di essere iscritto alla scuola superiore, nonché di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato. Nel corso dell’udienza di audizione, inoltre, il richiedente è stato in grado esprimersi in lingua italiana, di spiegare le ragioni per cui non può rientrare nel suo paese ed il lavoro che sta svolgendo.

Ciò posto, il Tribunale di Torino – sulla scorta della nota senza della Corte di Cassazione, prima sezione, del 23 febbraio 2018, n. 4455 – ha ravvisato nella fattispecie le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria con la seguente motivazione: “è del tutto pacifico che questa condizione d’integrazione ed attuale stabilità economica raggiunta dal Richiedente, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che costui, cittadino nigeriano, si troverebbe a dover ripartire da zero – in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano – per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (Cass. N. 4455 del 2018)”.

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Tribunale di Torino, decreto del 10 maggio 2019