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Operazioni SAR: la direttiva del Ministro dell’Interno è illegittima

Il Viminale viola una sfilza di leggi nazionali, europee ed internazionali

Succede che la nave Mare Jonio salva 49 migranti, di cui 12 bambini, a circa 42 miglia nautiche (77 km) dalle coste libiche: il gommone imbarcava acqua, a rischio concreto quindi di naufragio.

Occorre fare una scelta: non soccorrere e far morire i migranti, prestare invece operazioni di soccorso.

La nave della ONG decide per la prima opzione: prestare soccorso immediato ed, essendo nave italiana, dirigersi verso la costa nazionale 1.

Il Ministro dell’Interno, però, pretende che la nave non attracchi in nessun porto italiano: viene posto l’alt.

Da notizie di stampa sembra che la ONG venga accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la manovra dell’imbarcazione umanitaria viene considerata al pari della fuga da un posto di blocco.

Il Ministro dell’Interno la sera prima ha emanato una Direttiva Ministeriale che però risulta illegittima ed in contrasto con le leggi nazionali, comunitarie ed internazionali.

Il testo che vuole contrastare la presenza delle navi umanitarie, “prendendo le mosse dall’analisi di casi di specie”, viene sottolineato che “si è riscontrato che la nave soccorritrice nonostante avesse effettuato il soccorso in acque non di responsabilità italiane e l’evento non fosse stato coordinato dalle Autorità italiane, abbia richiesto un place of safety a quest’ultime”.
Nel caso della Mare Jono occorre ribadire:

1) Essendo la nave della ONG italiana, conseguenza logica è che si rivolga al proprio Stato per le operazioni di soccorso.
2) Il “place of safety” (ossia l’obbligo di salvare il richiedente soccorso e portarlo in un luogo sicuro) è citato all’interno della Convenzione di Amburgo, ratificata con legge dall’Italia il 3 aprile 1989.

Quesito semplice: dove bisognava richiedere il place of safety se non Italia?

Bisognava richiederlo in Libia, dove è in corso una guerra civile e dove sono documentate le pessime condizioni delle carceri? E dove sono intrappolati i migranti incarcerati senza giusta causa?

Continua la direttiva: “sebbene, sulla base delle convenzioni internazionali vigenti, sia stato chiarito dalle competenti Amministrazioni nazionali, con comunicazioni ufficiali al Comandante della nave soccorritrice come in questi casi non sussistano i presupposti per l’assegnazione di un place of safety in Italia, la suddetta imbarcazione abbia navigato autonomamente e deliberatamente verso le frontiere marittime esterne europee e, segnatamente, verso le coste italiane”.

Al capitano della Mare Jonio è stato intimato di fermarsi. La risposta è stata negativa: c’è pericolo di vita, ci sono onde alte due metri, fermarsi equivale a mettere a repentaglio la vita dello stesso equipaggio nonché dei 49 migranti. Di cui 12, ripeto, bambini.

L’Art. 33 della Convenzione di Ginevra prevede: “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.

Clausola di validità non applicabile, in questa situazione, l’articolo 33.2., ossia quando “la presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.

Si poteva intimare il divieto di sbarco se i migranti all’interno della ONG costituivano un pericolo per la sicurezza dell’Italia ed avessero subito una condanna definitiva per un crimine o un delitto.

All’interno della nave Mare Jonio non c’è nessuno di questi casi.

Anzi, il non lasciar attraccare avrebbe un’aggravante: la presenza dei minorenni.

E’ vietato respingere i minori:

• TU 286/98, art.19, comma 2, “Non è consentita l’espulsione” degli “stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso“.
• Legge 7 aprile 2017 n.47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” (che ha modificato il DLGS 286/98). Di cui art.19 comma 1 “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ed art.19 comma 1-bis (rafforzamento del principio di non-refoulement) “In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati“.

La direttiva stessa si aggrappa all’articolo 2 (1) della UNCLOS, contraddicendo di fatto sé stessa, ed ecco perché: “nel mare territoriale lo stato costiero esercita in maniera piena la sua giurisdizione legislativa ed esecutiva, su tutte le materie e su tutti i soggetti in maniera esclusiva, salvo quanto diversamente previsto dal diritto internazionale”.

1) Salvo quanto diversamente previsto dal diritto internazionale: in tal caso la normativa comunitaria ed internazionale è chiara, ossia intima di soccorrere la persona che rischia la vita e vieta di respingere il richiedente soccorso rispettando così il principio di non refoulement. Quindi la sopra citata Convenzione di Ginevra art.33 – Convenzione di Amburgo – TFUE (art.78) – Carta dei diritti fondamentali (art.2);

2) Tribunale di Catania, Sezione reati Ministeriali, art.7, Cost.1/89 (7/12/2018): “Le Convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10,11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell’autorità politica (“pacta sunt servanda”), assumendo un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna” (l’art.117 Cost. prevede che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto, tra l’altro, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali).

Praticamente nella direttiva del Ministro dell’Interno si richiama ad un articolo della UNCLOS che smentisce la direttiva stessa. Inoltre, l’azione di respingimento e chiusura dei porti italiani è in contrasto col diritto internazionale, molto chiaro, severo e sensibile sulla tematica dei salvataggi in mare.

La direttiva, inoltre, richiama “in primo luogo, un potere generale di regolamentare l’accesso degli stranieri; in concreto, ciò si traduce in un potere generale di regolamentare, e se del caso di escludere, l’accesso di navi alle acque comprese fra la linea della costa e il limite delle 12 miglia marine.”

Ma il potere di regolamentare l’accesso degli stranieri si china comunque al più volte principio di non-refoulement ed al rispetto sacrosanto dei diritti umani e dei diritti del fanciullo.

La circolare sottolinea che il soccorso si è “verificato in acque di responsabilità libiche” e che, poiché la Capitanerie di Porto non ha condotto le attività di soccorso, “non sussistono i criteri dettati dalle convenzioni internazionali per l’attribuzione di un place of safety in Italia.”

1) Prestare soccorso per salvare vita umane è piena attuazione del principio di non-respingimento che si tramuta in salvataggio.

2) L’attribuzione del place of safety in Italia è quanto scontato quanto chiaro poiché la nave italiana torna nei porti nazionali, perché ci sono 49 persone a bordo da tutelare, perché la Libia non può considerarsi un posto sicuro.

Quindi andavano lasciati annegare? Andavano buttati dall’imbarcazione?

Il Ministro dell’Interno afferma che “la condotta di soccorso e navigazione posta in essere nei casi descritti dal Comandante della nave soccorritrice, risulta essere finalizzata al trasferimento sul territorio italiano di migranti irregolari soccorsi nel mar Mediterraneo, facendo ricorso strumentale alle Convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso e violandone contestualmente le complessive disposizioni”.

Ciò è falso:

1) Nel testo “Rescue at Sea: A Guide to Principles and Practice as Applied to Migrants and Refugees2“, elaborato dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO), l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l’International Chamber of Shipping (ICS), viene sottolineato l’obbligo per il comandante di tutelare i migranti presenti nell’imbarcazione di soccorso e trasportarli in un luogo dove la loro incolumità è assicurata. Ed inoltre viene nuovamente chiarito, dallo stesso UNHCR, come la la Libia non sia da considerarsi luogo sicuro e quindi annoverabile nella categoria “place of safety“. Di fatto, viene smentita l’ipotesi secondo cui l’azione del capitano della nave Mare Jonio abbia agito in modo illegale.

2) Convenzione SOLAS, capitolo V, regolamento 33: “il comandante di una nave che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare, a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione”.

3) Art.98 Comma 1, Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – UNCLOS – (1982): “Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita quanto più velocemente possibile”.

4) Art. 98 comma 2 – UNCLOS – ogni Stato ha l’obbligo di “promuovere l’istituzione, l’attivazione ed il mantenimento di un adeguato ed effettivo servizio di ricerca e soccorso relativo alla sicurezza in mare e,ove le circostanze lo richiedano, di cooperare a questo scopo attraverso accordi regionali con gli Stati limitrofi” .

Nella parte finale della direttiva leggiamo: il modus operandi è visto come “lesivo del buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano, in quanto finalizzato a introdurre migranti irregolari, in violazione delle leggi vigenti in materia di immigrazione, privi altresì di documenti di identità e provenienti in parte da paesi stranieri a rischio terrorismo, per diffuse attività terroristiche verificatesi ed in atto in quei territori” quindi per prevenire “l’ingresso illegale di immigrati sul territorio nazionale”.

Anche qui sussistono errori strutturali che vanno in contrasto con la normativa nazionale ed internazionale.

Definire a priori e senza previa consultazione “clandestini” possibili titolari di protezione internazionale, non è legale. Così come non è legale bloccare i migranti nelle navi.

1) Convenzione di Amburgo – SAR – cap. 2.1.10 (attuato in Italia dal D.P.R. N.662/1994: gli Stati devono “garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata”. Cap. 1.3.2.: “fornirle le prime cure mediche o di altro genere ed a trasferirla in un luogo sicuro”.

2) Deve essere svolto un “esame adeguato e completo” per stabilire lo status (direttiva 2013/32/UE).

3) Art. 10 Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo “ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta“.

4) “Non è possibile valutare lo status di un potenziale rifugiato politico, in mare.” (Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria).

5) “Nessuno dovrebbe essere sbarcato, costretto a entrare, condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in cui esista, tra l’altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell’interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell’orientamento sessuale, dell’appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche dell’interessato stesso, o nel quale sussista un rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento.” (Regolamento UE N.656/2014).

La Direttiva del Ministro dell’Interno, come ricordato nella stessa, deve seguire la normativa internazionale. Quest’ultima appare assai chiara: la vita di un essere umano viene prima di tutto!

In conclusione, appare illuminante nuovamente il Tribunale di Catania (art.7 L. Cost.. 1/89), che ribadisce che “l’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare”.

  1. Mare Jonio ha salvato 49 persone da un naufragio: “Adesso l’Italia ci indichi un porto sicuro”
  2. https://www.refworld.org/docid/54b365554.html

Pietro Giovanni Panico

Consulente legale specializzato in protezione internazionale ed expert prevenzione sfruttamento lavorativo. Freelance con inchieste sui MSNA, rotte migratorie, accordi illegittimi tra Paesi europei ed extra UE e traffici di armi.
Nel 2022 ho vinto il "Premio giornalistico nazionale Marco Toresini" con l'inchiesta "La guerra dei portuali genovesi contro le armi saudite".