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Pakistan – Domanda reiterata di asilo. La Questura deve raccogliere l’istanza senza fare una valutazione né sulla modalità con cui è richiesta né in merito alla documentazione prodotta

Tribunale di Brescia, ordinanza del 5 maggio 2019

Disapplicazione provvedimento inammissibilità reiterata ex art. 29 bis d.lgs.25/2008.

Il Tribunale ordinario di Brescia – Sezione Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE, ha deciso per l’accoglimento parziale del ricorso avverso il decreto di inammissibilità dell’istanza reiterata di protezione internazionale emesso dal Questore di Brescia ex art. 29 bis del d.lgs.25/2008 per le seguenti motivazioni:

1. Innanzi tutto, l’istanza reiterata di protezione internazionale è stata presentata, a mezzo p.e.c. – che essendo mera manifestazione di volontà, non richiede una forma specifica – in data anteriore al provvedimento di espulsione (emanato contestualmente al provvedimento di inammissibilità della domanda stessa); pertanto, non poteva dirsi, come sosteneva la Questura di Brescia, che la reiterata fosse stata formulata in pendenza di un procedimento di allontanamento.

2. In secondo luogo, il Tribunale contesta alla Questura di Brescia la circostanza che non sarebbe stata prodotta nuova documentazione, dato che ciò non corrispondeva al vero; in ogni caso, tale giudizio non competeva alla Questura la quale, se avesse ritenuto di applicare esclusivamente l’art. 29 bis, non avrebbe dovuto fare alcuna considerazione in relazione alla nuova documentazione prodotta; in caso contrario, avrebbe dovuto inoltrare detta richiesta alla Commissione per le valutazioni del caso ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs cit.

3. Il Tribunale, inoltre, non ritiene possa applicarsi al caso specifico l’art. 7, comma 2, lettera e) d.lgs. cit., ossia quella disposizione che deroga al diritto di rimanere nel territorio Italiano, nelle more del procedimento avente ad oggetto l’esame della protezione internazionale, in quanto tale deroga si applica solamente nei casi di reiterate formulate successivamente ad altre reiterate considerate inammissibili (perché il richiedente è stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato o perché non ha prodotto nuova documentazione), o, comunque, successivamente a decisioni di rigetto di domande de quibus in quanto manifestamente infondate, o, comunque, perché la persona proviene da un Paese sicuro, o perché sussistono cause di cessazione od esclusione della protezione internazionale.

Date queste considerazioni, il Tribunale disapplica il provvedimento del Questore, accertando così il diritto del richiedente a vedersi esaminare nel merito la propria domanda reiterata di protezione internazionale.
Per quanto riguarda, invece, la decisione del Giudice di Pace, essa è stata per il rigetto del ricorso avverso il provvedimento di espulsione, decisione che è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione.

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Tribunale di Brescia, ordinanza del 5 maggio 2019