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Protezione sussidiaria a richiedente ghanese: sussistono fondati e seri motivi per ritenere che in caso di rimpatrio il ricorrente sarebbe esposto a situazioni di grave rischio personale

Tribunale di Genova, decreto del 13 dicembre 2018

Il Tribunale di Genova riconosce la protezione sussidiaria a un richiedente asilo del Ghana.
Il Giudice ha ritenuto che “in un contesto come quello descritto (polizia corrotta, restia ad intervenire in conflitti privati, tanto più al Nord del Paese, dove non vi è una soddisfacente copertura del territorio), e tenuto conto dell’esperienza personalmente vissuta dal richiedente (costretto ad allontanarsi per violenze subite e minacciate in presenza delle quali non vi è stata sufficiente tutela), deve ritenersi, quanto meno sotto il profilo del dubbio, che vi sia concreto rischio per il richiedente di essere sottoposto a nuove minacce di danno, senza un’efficace tutela, in caso di rimpatrio.

Non si ritiene che i fatti narrati dal richiedente attengano a vere e proprie persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto non integrano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato (…). Sussistono peraltro fondati e seri motivi per ritenere che nel caso di rimpatrio il richiedente sarebbe esposto a situazioni di grave rischio personale e si considera pertanto concedibile nel caso di specie il beneficio della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. b) d.lgs. 251/07“.

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Tribunale di Genova, decreto del 13 dicembre 2018