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Quali percorsi per i Minori non accompagnati in seguito all’abrogazione del permesso per motivi umanitari?

Scheda per i tutori e gli operatori che seguono minori non accompagnati a cura di ASGI e InterSOS (aggiornata al 12.12.18)

Photo credit: Valentina Cacciatori (Roma, 10 novembre - manifestazione nazionale contro il DL Salvini)

Introduzione

Il d.l. n. 113/18 (c.d. decreto Salvini), convertito con legge n. 132/18, ha introdotto una serie di modifiche normative che, pur non riguardando in specifico i minori non accompagnati (MSNA), hanno un impatto estremamente rilevante sul loro status, soprattutto dopo il compimento della maggiore età.
Prima dell’entrata in vigore del d.l. 113/18, infatti, la maggior parte dei minori non accompagnati richiedenti asilo ottenevano un permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel corso dei primi sei mesi del 2018, è stata riconosciuta la protezione umanitaria nel 74% delle decisioni delle Commissioni territoriali riguardanti domande di protezione internazionale presentate da MSNA 1 ).

Molti minori hanno presentato domanda d’asilo, pur in assenza dei presupposti per la protezione internazionale, in quanto avevano una ragionevole aspettativa di ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria.

In seguito all’abrogazione della protezione umanitaria ad opera del d.l. 113/18, probabilmente la maggior parte dei MSNA richiedenti asilo riceveranno un rigetto della propria domanda d’asilo da parte della Commissione territoriale.

Nel caso in cui il MSNA riceva il diniego prima del compimento dei 18 anni, potrà ottenere il permesso di soggiorno per minore età e, ove soddisfi determinati requisiti, potrà poi convertirlo alla maggiore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 286/98.
Se invece la domanda di protezione internazionale viene rigettata dopo il compimento dei 18 anni, la maggior parte delle Questure non consentono al neomaggiorenne di richiedere un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell’art. 32, anche qualora soddisfi i requisiti richiesti.

Può così accadere che perdano la possibilità di regolarizzarsi anche neomaggiorenni che avrebbero potuto ottenere un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, se avessero richiesto il permesso per minore età prima dei 18 anni anziché presentare domanda di protezione internazionale.

E’ dunque fondamentale, in seguito all’entrata in vigore del d.l. 113/18, (ri)valutare per ciascun MSNA richiedente asilo:
a) se sussistano i presupposti per:
– il riconoscimento della protezione internazionale o speciale, presupposti molto più restrittivi di
quelli che erano previsti per il riconoscimento della protezione umanitaria;
– la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione al compimento dei 18 anni;

b) sulla base delle valutazioni di cui al punto precedente, rivalutare con estrema attenzione quale sia il percorso migliore per il minore:
– proseguire con la domanda di protezione internazionale;
– rinunciare alla domanda di protezione internazionale e chiedere il permesso per minore età;
– proseguire con la domanda di protezione internazionale e nel contempo chiedere il rilascio del permesso per minore età o, al compimento dei 18 anni, del permesso per studio, lavoro o attesa occupazione.

Questi punti vengono approfonditi nei paragrafi 1 e 2.

Nel par. 3, si analizzerà la situazione dei MSNA ai quali sia già stato rilasciato un permesso per motivi umanitari.
Si tratteranno quindi, ai parr. 4-5, altre tipologie di permessi di soggiorno, quali il permesso per motivi familiari o affidamento, rilasciabile ai minori in affidamento familiare o conviventi con il tutore, nonché ai neomaggiorenni sottoposti a “prosieguo amministrativo”, e il permesso di soggiorno per cure mediche.

Negli ultimi paragrafi, infine, si tratteranno i casi in cui risulta impossibile ottenere il passaporto e i casi in cui il minore è in attesa della nomina del tutore e/o del provvedimenti di attribuzione dell’età.

Scarica la scheda “Quali percorsi per i minori non accompagnati in seguito all’abrogazione del permesso per motivi umanitari?”

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La presente scheda è stata realizzata congiuntamente da A.S.G.I. (nell’ambito del progetto N.O.MI.S. di Compagnia di San Paolo) ed INTERSOS.
A breve verrà pubblicata una seconda scheda, che affronterà le conseguenze del d.l. 113/18 rispetto all’accoglienza, all’iscrizione anagrafica e all’accesso ai servizi dei MSNA.

  1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione, Report di Monitoraggio – I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia – Dati al 30 giugno 2018, p. 14.