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Revoca dell’accoglienza per presunta “sufficienza di mezzi economici” nei confronti di richiedenti asilo e titolari di Protezione. Le associazioni scrivono al Prefetto di Matera

Con la presente le scriventi intendono sottoporre alla Vostra attenzione alcune considerazioni in merito alla revoca dell’accoglienza nei confronti di richiedenti asilo e già titolari di protezione disposte da Codesta Spett.le prefettura sulla base dell’asserito accertamento della sufficienza di mezzi economici.

PREMESSO CHE

– come noto in data 30.09.2015 entrava in vigore il D. Lgs. 142/2015 che ha trasposto in Italia due importanti Direttive dell’Unione europea, la Direttiva 2013/32/UE e la Direttiva 2013/33/UE rispettivamente in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e di accoglienza dei richiedenti Protezione Internazionale;

– All’art. 14 del ridetto decreto si legge: Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita’di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all’articolo 1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite dell’80 per cento di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-sexies.

– Il comma 3 dell’art.14 Dlgs 142/2015 stabilisce che: La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura – Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale.

– L’INPS, con circolare n.186 pubblicata il 21 dicembre 2017, comunicava l’importo annuo dell’assegno sociale con decorrenza dal 01 gennaio 2018 che è pari ad euro 5.889,00.
A decorrere dal 01.01.2019 è pari ad euro 5.953,87 comunicato con circolare n.122 del 27.12.2018.

– Si ritiene che tale importo debba essere considerato con riferimento non alle singole mensilità ma al totale annuale e che eventuali redditi percepiti dal richiedente, in un periodo più o meno lungo di tempo, ed inferiori a tale soglia non incideranno sul diritto del richiedente o titolare di protezione Inetrnazionale o umanitaria all’accoglienza.

– Nei casi di specie, i contratti di lavoro, ove vi siano, sono di breve durata e quanto percepito complessivamente dai sigg.ri in accoglienza, non supera l’importo di 5.889,00 euro (per l’anno 2018) di cui alla circolare INPS, come innanzi specificato.

– Il riferimento al reddito, si ribadisce e si sottolinea, va fatto considerando quanto percepito dal soggetto in accoglienza nell’arco di un anno e parametrato all’assegno annuo sociale INPS.

– Non è sufficiente che il cittadino straniero “risulti aver svolto attività lavorativa”, ma la sufficienza dei mezzi deve essere accertata come innanzi specificato e documentata.

– Del tutto illegittima appare, pertanto, la revoca dell’acoglienza per quei soggetti che svolgano attività lavorativa per brevi periodi o pochi mesi che non consenta loro di uscire da una situazione di inadeguatezza economica tale da permettere a sè ai componenti della propria famiglia una vita dignitosa.

TANTO PREMESSO

Le scriventi chiedono che Codesta Spett.le Prefettura voglia riesaminare la posizione dei soggetti destinatari dei provvedimenti di revoca dell’accoglienza alla luce delle considerazioni suesposte e per l’effetto consentire agli stessi di rimanere nei rispettivi centri.