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Status di rifugiato al richiedente asilo affetto da albinismo – L’appartenenza ad un determinato gruppo sociale è presupposto per l’ottenimento della protezione internazionale

Tribunale di Bari, ordinanza dell'11 marzo 2019

Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da un cittadino nigeriano avverso il diniego emesso della Commissione Territoriale di Foggia sull’istanza di Protezione Internazionale, riteneva che lo stesso avesse già esposto in sede di audizione in maniera “assai credibile” i fatti e le circostanze a motivo della propria richiesta, tale per cui, a giudizio della Corte, l’audizione diretta dello sesso, si è palesata irrilevante, avendo questi prodotto articolate dichiarazioni innanzi la Commissione Territoriale, ritenute “sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell’invocata protezione“.

Ciò che rileva è la circostanza, evidenziata prontamente dal Tribunale, secondo cui nonostante la competente Commissione avesse rilevato che i fatti denunciati rientrassero strettamente nelle fattispecie individuate e previste dall’art. 1 dalla Convenzione di Ginevra del 1951, essa ha dubitato della veridicità del racconto.

In vero, il ricorrente, accusato di essere albino, in un paese in cui tali soggetti sono discriminati dalla società al punto che rischiano di essere uccisi, veniva erroneamente ritenuto non credibile sulla base della formale esposizione dei fatti, senza considerare il grado di scarsissima alfabetizzazione palesato dal cittadino straniero nonchè, su aspetti decisamente secondari del suo racconto, “non atti ad inficiare la credibilità del richiedente in merito alla sua anomalia congenita e alle reali motivazioni dell’espatrio“.

Ad avvalorare la tesi difensiva sono state depositate risultanze afferenti indagini cliniche a cui il ricorrente si sottoponeva, allo scopo di provare l’alto indice di vulnerabilità che caratterizzava la propria posizione di asilante, che hanno supportato, di contro, la credibilità dello stesso.

Pertanto, la Corte, avvalorando i timori dimostrati dall’interessato in ragione della propria condizione, riteneva che il cittadino nigeriano, in caso di rimpatrio, sarebbe stato esposto a grave rischio di subire discriminazioni se non addirittura persecuzioni e/o danni alla propria incolumità.

L’attento e responsabile lavoro del Tribunale assicurava, finalmente, la tutela dei diritti fondamentali del ricorrente che, invece, la Commissione Territoriale convenuta (non tenendo in debito conto le Linee guida della Protezione Internazionale, ne tanto meno le informazioni provenienti dalle fonti accreditate come EASO), aveva esposto ad irrimediabili rischi qualora il cittadino nigeriano avesse subito un rimpatrio forzoso.

Rischi, questi, alimentati, purtroppo, dalle ultime riforme in materia di immigrazione tra le quali, l’accellerazione dei tempi dei tempi di definizione delle domande di protezione, la cancellazione della protezione umanitaria e l’eliminazione del secondo grado di giudizio, che spesse volte violano gli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano e delle norme fondamentali della Costituzione, producendo, come inevitabile risvolto, l’aumento del contenzioso giudiziale, oltre che il violare i diritti dell’individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, a dispetto dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.).

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Tribunale di Bari, ordinanza dell’11 marzo 2019