Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Valutazione dei mezzi economici di sussistenza e accesso del richiedente e dei suoi familiari alle misure di accoglienza

TAR per la Basilicata, sentenza n. 485 del 4 giugno 2019

Il TAR di Basilicata accoglie il ricorso avverso la revoca dell’accoglienza specificando:

“Al riguardo, va rilevato che l’art. 23, comma 1, lett. d), D.Lg.vo n. 142/2015 prevede la revoca delle misure di accoglienza “in caso di accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti”, mentre l’art. 14 D.Lg.vo n. 142/2015:
– al comma 1, prevede che il richiedente la protezione internazionale, “risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto”, tra cui quella di essere ospitato presso una struttura di accoglienza;
– al comma 3, precisa che, “al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza” con la puntualizzazione che “la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla Prefettura con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale”.

Dal tenore letterale delle predette norme si evince che i “mezzi sufficienti” pari o superiori “all’importo annuo dell’assegno sociale” devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di 1 anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale.
Pertanto, poiché dalla documentazione acquista in giudizio risulta che il ricorrente ha lavorato sempre a tempo determinato ed ha percepito un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, deve ritenersi che il provvedimento impugnato viola l’art. 14 D.Lg.vo n. 142/2015. (…)
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento del provvedimento impugnato, di revoca delle misure di accoglienza.

– Scarica la sentenza:
TAR di Basilicata, sentenza n. 485 del 4 giugno 2019